giudice sportivo post inter
Ammenda di 20.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del primo
tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione razziale; 2) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e due
petardi ed acceso numerosi bengala e fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; 3) omesso
di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate;
entitą della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b)
CGS, per avere la Societą concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
ginoooo paga la multaaaaaaaaa