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| VIOLENZA NEGLI STADI, COMPRESI I BAGARINI (ARTICOLI DA TREDICI A DICIASSETTE)
Oltre ai casi già previsti, si estendono i casi in cui il Questore può disporre il Daspo e si prevede che esso può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero.
La durata minima del Daspo per i recidivi, fino a oggi da 5 a otto anni, diventa da 6 a 10 anni, così come il periodo massimo di durata della misura per chi viola il divieto, che passa da 8 a 10 anni.
Inoltre, per chiedere la cessazione del Daspo dopo 3 anni non basterà aver dato prova di buona condotta, ma occorrerà aver risarcito i danni prodotti e collaborato con la polizia per l’individuazione degli altri responsabili.
Il fermo di indiziato di delitto al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del Codice di procedura penale viene esteso a coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Inoltre, si rende permanente la disciplina dell’arresto differito (cioè dell’arresto non solo in flagranza di reato, ma anche fino alle 48 ore successive, sulla base delle immagini fotografiche e dei video) per determinati reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Tra le ipotesi di aggravanti dei reati viene aggiunto l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui esse si svolgono: specularmente, dai casi in cui la punibilità è esclusa per particolare tenuità e non abitualità del comportamento vengono esclusi i delitti, con pena massima superiore a due anni e mezzo, commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Infine, vengono inasprite le sanzioni che reprimono il fenomeno della rivendita abusiva dei biglietti (il cosiddetto “bagarinaggio”), eliminando il riferimento ai luoghi in modo da colpire qualunque vendita non autorizzata, anche quelle per via telematica.
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